- riconoscimento del titolo
- retta e riconoscimento titoli
Bachelor in Fisioterapia
Il titolo è riconosciuto in Italia e in altri paesi UE?
Si, il titolo è riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione Europea – Italia compresa. La Semmelweis è un’istituzione statale ungherese, fondata nel 1769, con sede a Budapest specializzata in ambito della Medicina ed Health Science. Dal 2009 la Semmelweis ha il suo off-campus a Lugano presso la L.U.de.S.
Il titolo rilasciato dalla Semmelweis è assolutamente valido e legittimo, ed è riconosciuto in tutti i Paesi dell’UE.
Lo studente laureato è titolato ad accedere al procedimento per il rilascio della EPC European Professional Card, prevista dalla Direttiva UE 55/2013 (art. 55 bis dlgs206/2007).
Per il riconoscimento della qualifica professionale in Italia lo studente potrà:
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione in Italia, il laureato deve presentare un’istanza al Ministero della Salute. A tal riguardo, appare doveroso precisare che ogni Stato potrebbe, a sua discrezione, chiedere un’integrazione di tirocinio oppure un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE).
Link di riferimento www.salute.gov.it
Per il riconoscimento della qualifica professionale in Francia lo studente potrà:
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione in Francia, il laureato deve presentare una domanda alla direzione regionale della gioventù, dello sport e della coesione sociale (DRJSCS) della regione francese dove intende esercitare la professione. A tal riguardo, appare doveroso precisare che ogni Stato potrebbe, a sua discrezione, chiedere un’integrazione di tirocinio oppure un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/ UE).
Link di riferimento drdjscs.gouv.fr
Per il riconoscimento della qualifica professionale in Svizzera lo studente potrà:
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione in Svizzera, il laureato deve presentare una domanda alla CRS (Croce Rossa Svizzera) a Berna. A tal riguardo, appare doveroso precisare che ogni Stato potrebbe, a sua discrezione, chiedere un’integrazione di tirocinio oppure un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE).
Una volta ottenuto il riconoscimento del Diploma di laurea dalla CRS, il laureato può lavorare quale dipendente, per il lavoro indipendente occorre ossequiale le singole leggi cantonali. In Cantone Ticino, per esempio, occorre chiedere l’autorizzazione all’esercizio della professione di fisioterapista all’Ufficio della Sanità a Bellinzona.
Link di riferimento www.redcross.ch
Bachelor in Psicologia
Il titolo è riconosciuto in Italia e in altri paesi UE?
Si, il titolo rilasciato é valido e legittimo.
Dopo il conseguimento del Bachelor in Psicologia, posso esercitare da subito come psicologo/a?
No, il conseguimento del Bachelor in Psicologia non da diritto ad esercitare la professione di “Psicologo/a” o ad usarne la denominazione. Per esercitare la professione di Psicologo (e utilizzarne la denominazione) occorre possedere il livello Master (Laurea magistrale in psicologia o equivalente) che è un livello successivo a cui si accede dopo il conseguimento del Bachelor e aver ricevuto autorizzazione all’esercizio della professione dall’organismo designato a cio’ nello Stato in cui si desidera lavorare.
Cosa devo fare dopo il conseguimento del Master per lavorare come Psicologo/a?
In Svizzera
L’interessato/a deve fare domanda all’ Autorità di riconoscimento in Svizzera a Berna, dopo il conseguimento del livello Master:
www.bag.admin.ch
In Italia
L’interessato/a deve fare domanda di riconoscimento del titolo al Ministero della Salute in Italia a Roma, attraverso il Modello N – Psicologo, dopo il conseguimento del livello Master.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta nell’Allegato N. www.salute.gov.it
In generale, l’autorizzazione all’esercizio della professione viene data, previa domanda del richiedente, dall’organismo preposto nel Paese dove il laureato intende esercitare la professione. A tal riguardo, appare doveroso precisare che ogni Stato – alfine di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della professione di psicologo/aa – potrebbe chiedere un’integrazione di tirocinio oppure un esame supplementare o altro (Cfr. Direttiva 2005/36/ CE e Direttiva 2013/55/UE).